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Figli a carico, tutti i benefici fiscali 2016

Allevare un figlio richiede, giorno dopo giorno, la disponibilità di risorse economiche non indifferenti: fortunatamente, la normativa fiscale viene in aiuto al cittadino (anche se in minima parte) prevedendo detrazioni e diverse tipologie di agevolazioni per entrambi i genitori.

Vediamo, in questo breve vademecum, tutti i benefici fiscali previsti per i figli a carico.

Detrazione per figli a carico: ripartizione

In primo luogo, un figlio è considerato a carico, a prescindere dall’età, se il suo reddito non supera i 2840, 51 euro.

Il beneficio della detrazione consiste nel sottrarre all’imposta da pagare (Irpef, in questo caso) un determinato importo, che si calcola in maniera differente, a seconda della tipologia cui la detrazione stessa appartiene.

La detrazione per figli a carico, normalmente, spetta a ciascuno dei genitori nella misura del 50%, salvo accordo che preveda la detrazione al 100% in favore del genitore col maggior reddito.

Se un genitore è a carico dell’altro, il beneficio spetta nella misura del 100% a quest’ultimo.

Vediamo, nella seguente tabella, come deve essere ripartita la detrazione per figli a carico, sia in caso di genitori coniugati e conviventi, sia in casi particolari, quali separazione e divorzio.

In caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati

La detrazione spetta:- a ciascuno nella misura del 50%

– dietro accordo, spetta al 100% al genitore col reddito più alto

– al 100% al genitore che ha a carico l’altro genitore.

In caso di genitori separati
La detrazione varia a seconda delle modalità dell’affidamento dei figli:- affidamento ad uno solo dei genitori: spetta al 100% al genitore affidatario, salvo diverso accordo che ripartisca la detrazione al 50% o la attribuisca interamente al genitore col reddito più elevato

–affidamento congiunto o condiviso, figli maggiorenni (non affidabili): spetta al 100% al genitore affidatario, salvo diverso accordo che ripartisca la detrazione al 50% o la attribuisca interamente al genitore col reddito più elevato

– imposta incapiente del genitore avente diritto alla detrazione: il genitore incapiente può devolvere all’altro la detrazione non fruita, e questi è tenuto a riversare l’intera detrazione, o il 50%, in caso di affidamento congiunto .

In caso di genitori non coniugati

Se ci sono provvedimenti di affido, vale la disciplina applicabile ai genitori separati o divorziati.Se non ci sono provvedimenti di affido, vale la disciplina applicabile ai genitori coniugati.

Coniuge mancante(o che non ha riconosciuto la prole)

In questo caso, per il primo figlio si applicano le detrazioni previste per il coniuge a carico, se più convenienti (dal 2013 non conviene più, a causa dell’aumento delle detrazioni per i figli a carico).

In presenza di più figli, se risulta più conveniente la detrazione per coniuge a carico, le detrazioni per i figli successivi al primo vanno calcolate computando tutti i figli a carico, compreso il primo.

La detrazione è unica per tutti i figli: non è possibile, cioè, avere a carico un figlio al 100% e gli altri al 50%.

Detrazione per figli a carico: calcolo

La detrazione per figli a carico è calcolata in misura differente a seconda del numero dei figli, dell’età degli stessi (se inferiore o meno a 3 anni) ed in base all’eventuale possesso di handicap.

Vediamo come calcolare le detrazioni spettanti, a seconda delle situazioni:

Numero figli——-Età figlio———–Calcolo della detrazione per ciascun figlio
1 figlio
Meno di 3 annni
1.220 × [(95.000 – reddito complessivo) / 95.000]

Da 3 anni in su
950 × [(95.000 – reddito complessivo) / 95.000]

2 figli
Meno di 3 anni
1.220 × [(110.000 – reddito complessivo) / 110.000]

Da 3 anni in su
950 × [(110.000 – reddito complessivo) / 110.000]

3 figli
Meno di 3 anni
1.220 × [(125.000 – reddito complessivo) / 125.000]

Da 3 anni in su
950 × [(125.000 – reddito complessivo) / 125.000]

4 figli
Meno di 3 anni
1.420 × [(140.000 – reddito complessivo) / 140.000]

Da 3 anni in su
1.150 × [(140.000 – reddito complessivo) / 140.000]

5 figli
Meno di 3 anni
1.420 × [(155.000 – reddito complessivo) / 155.000]

Da 3 anni in su
1.150 × [(155.000 – reddito complessivo) / 155.000]

oltre 5 figli
L’importo di € 155.000 è aumentato per tutti di € 15.000 per ogni figlio successivo al 5°.

Le detrazioni (da 1220, 950, 1.420 e 1.150 euro) sono aumentate di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap.
In presenza di almeno 4 figli a carico, è riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200 euro: si tratta della detrazione per famiglie numerose.

Esempio di calcolo

Tizio ha 2 figli, rispettivamente di 4 anni e di 2 anni, a carico al 100% per 12 mesi.

La detrazione teorica è pari a 950 euro per il figlio maggiore, 1.220 euro per il figlio minore.

La detrazione effettiva si calcola in questo modo: 2.170 × [(110.000 – reddito complessivo) / 110.000].
Ipotizzando che il reddito complessivo sia pari a 35.000 euro, la detrazione spettante ammonta a:
2.170 × [(110.000 – 35.000) / 110.000] = 1.480 euro

Detrazione delle spese sanitarie per figli a carico

I genitori, nella stessa misura in cui hanno diritto alla detrazione per figli a carico, hanno anche diritto alla detrazione delle loro spese sanitarie.

La detrazione è pari al 19% dei seguenti costi:

– acquisto di medicinali;
– effettuazione di visite mediche, generiche o specialistiche;
– effettuazione di terapie;
– analisi;
– acquisto di dispositivi medici CE e protesi (rientrano nella categoria anche l’acquisto di occhiali e lenti a contatto);
– ricoveri e degenze;
– operazioni chirurgiche;
– cure termali e riabilitative.

Detrazione spese per istruzione e formazione

Dal 16 luglio 2015 in poi , grazie alla riforma della scuola, è possibile detrarre tutte le spese scolastiche sostenute per la frequenza di:

– asili nido;
– scuole dell’infanzia (cioè scuole materne);
– scuole primarie (ossia elementari);
– scuole medie inferiori;
– scuole medie superiori;
– università.

Prima della suddetta data, la detraibilità era prevista solo per università, scuole medie superiori e asili nido.

Il bonus consiste in una detrazione del 19% dei costi d’iscrizione e frequenza dalle imposte, sino a un massimo di spesa pari a 400 euro: è dunque possibile detrarre sino a 76 euro per allievo.

Nessun limite, invece, alla detrazione delle spese universitarie, per le quali la detrazione prevista è pari al 19% dei costi d’iscrizione e frequenza senza tetto massimo (considerando, però, che le rette relative alla frequenza di Istituti privati non sono detraibili in misura superiore alle tasse pagate per la frequenza in un’università pubblica).

Le spese sostenute devono essere indicate, all’interno del 730/2016, nei righi da E8 a E12, con il codice 12 , mentre le sole spese universitarie devono essere indicate col codice 13.

Detrazione delle spese sportive

È possibile detrarre le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti durante l’anno), ad associazioni sportive e ad impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica: la detrazione è pari al 19%, sino ad un tetto massimo di 210 euro annui di costo.

Detrazione delle spese previdenziali

È possibile dedurre dal reddito, per i genitori, anche le spese sostenute per la previdenza obbligatoria dei figli (deduzione integrale dal reddito) e le spese sostenute per la previdenza complementare (sino a un tetto massimo di 5.164,57 euro; non è detraibile l’eventuale devoluzione del Tfr ad un fondo di previdenza complementare).

La deduzione, a differenza della detrazione, consiste nel sottrarre un determinato importo non dall’imposta, ma dal reddito.

Per quanto concerne i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea del figlio, sarà possibile detrarli, e non dedurli (con una detrazione pari al 19%), sino ad un tetto massimo di 1.291,14 euro (detrazione massima pari a 245 euro).

Spese assicurative

Sono detraibili al 19% le spese relative ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 2001, inerenti ai seguenti rischi:

– morte: detrazione al 19%, sino a un tetto massimo di 530 euro;

– invalidità permanente, non inferiore al 5%: detrazione al 19%, sino a un tetto massimo di 530 euro;

– non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: detrazione al 19%, sino a un tetto massimo di 1.291,14 euro.

Spese per il canone d’affitto

Per le spese relative al canone di locazione dei figli studenti universitari, si fruisce di una detrazione sino ad un tetto massimo di 2.633 euro, se lo studente frequenta un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza.

La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché per i contratti stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa; sono detraibili anche i canoni per abitazioni ubicate all’interno di uno Stato membro dell’UE, o in uno stato aderente all’accordo S.E.E.

Deduzioni e detrazioni per figli portatori di handicap
Per quanto riguarda tutte le deduzioni, detrazioni e agevolazioni relative ai figli portatori di handicap, beneficiari della Legge 104, vi invitiamo a prendere visione della nostra guida: Legge 104, tutte le agevolazioni fiscali.

Spese per ristrutturazione, arredi, risparmio energetico

Le spese per la ristrutturazione, l’arredo e gli interventi di risparmio energetico sono detraibili dai genitori se inerenti alla casa acquistata per il figlio: la detrazione, in questo caso, è possibile solo se sussiste la convivenza tra i genitori ed il figlio, anche in un immobile differente da quello oggetto delle opere; inoltre, l’abitazione non deve essere affittata o data in comodato, ed il genitore deve dimostrare, con fatture e bonifici, di aver effettivamente sostenuto il pagamento.

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